Art. 23.
(Verifica dei risultati).

      1. La verifica dei risultati conseguiti dai funzionari di pubblica sicurezza nell'espletamento degli incarichi di funzione conferiti ai sensi dell'articolo 11 della presente legge, viene effettuata sulla base delle modalità e delle garanzie stabilite dal regolamento di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. L'esito negativo della verifica comporta la revoca dell'incarico ricoperto e la destinazione ad altro incarico. Si applicano le disposizioni dell'articolo 12.

 

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      2. Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa, il funzionario, previa contestazione e valutazione degli elementi eventualmente dallo stesso forniti nel termine assegnato all'atto della contestazione, può essere escluso, con decreto del Ministro dell'interno, da ogni incarico per un periodo compreso nel limite massimo di tre anni. Allo stesso funzionario compete esclusivamente il trattamento economico stipendiale di base correlato alla qualifica rivestita. Il provvedimento di esclusione è adottato su conforme parere di un comitato di garanti presieduto da un magistrato amministrativo o contabile e composto dal direttore centrale del personale o da un suo delegato.